I nostri amati animali
Il cane è il miglior amico dell’uomo…ma non è un giocattolo.
Ora, se in alcune circostanze le regole di galateo determinano solo il “chi siamo” e la nostra propensione ad una vita elegante e di buone maniere, nel caso della gestione dei cani bon ton e codici vanno a braccetto.
Anzitutto, e vale per tutto ciò che ci appartiene, si deve sempre tenere presente che i nostri diritti finiscono dove iniziano i diritti altrui, fossero anche quelli di non gradire e mal tollerare la presenza o la vicinanza di un animale, quindi se invitiamo a casa una persona assicuriamoci che ami i pelosi se non quanto noi in prossimità.
Ricordiamoci altresì che proprio per i confini suddetti i cani ( per legge) vanno sempre condotti al guinzaglio durante le nostre passeggiate e non importa se il nostro cane “e’ buono”. La legge è uguale per tutti.
Poi vengono i doveri di pura civiltà che tuttavia oltre ad essere regole di buona educazione sono altresì regole sanzionate in caso di contravvenzione. Le deiezioni vanno raccolte in appositi sacchetti e riposte nei luoghi opportuni e sulla pipì deve gettarsi dell’acqua. In caso contrario si incorrerebbe nel reato di “imbrattamento” ex art. 629 cp che dispone :
“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro (2).
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro (3).
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (4).
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio (4).
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. (5)
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