I nostri amati animali

Il cane è il miglior amico dell’uomo…ma non è un giocattolo.
Ora, se in alcune circostanze le regole di galateo determinano solo il “chi siamo” e la nostra propensione ad una vita elegante e di buone maniere, nel caso della gestione dei cani bon ton e codici vanno a braccetto.

Anzitutto, e vale per tutto ciò che ci appartiene, si deve sempre tenere presente che i nostri diritti finiscono dove iniziano i diritti altrui, fossero anche quelli di non gradire e mal tollerare la presenza o la vicinanza di un animale, quindi se invitiamo a casa una persona assicuriamoci che ami i pelosi se non quanto noi in prossimità.

Ricordiamoci altresì che proprio per i confini suddetti i cani ( per legge) vanno sempre condotti al guinzaglio durante le nostre passeggiate e non importa se il nostro cane “e’ buono”. La legge è uguale per tutti.

Poi vengono i doveri di pura civiltà che tuttavia oltre ad essere regole di buona educazione sono altresì regole sanzionate in caso di contravvenzione. Le deiezioni vanno raccolte in appositi sacchetti e riposte nei luoghi opportuni e sulla pipì deve gettarsi dell’acqua. In caso contrario si incorrerebbe nel reato di “imbrattamento” ex art. 629 cp che dispone :

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro (2).
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro (3).
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (4).
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio (4).
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. (5)  

Perchè ricordiamoci che dei nostri amati animali i responsabili siamo noi….non loro e questo vale anche oltre che per le deiezioni e la pipì per i danni che possono cagionare a terzi. Ecco perchè insieme agli obblighi di identificazione, registrazione e vaccinazione si dovrebbe stipulare anche una polizza apposita per la responsabilità civile derivante appunto dai danni causati dall’animale.
Written by barbaraprampolini