LO STATO

Nozione: Lo Stato è « un ordinamento giuridico a fini generali esercitante il potere sovrano su un dato territorio cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti». ( Mortati) 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO
 STATO 

-POPOLO ( elemento personale)

-TERRITORIO (elemento spaziale)

-SOVRANITA’ ( elemento organizzativo) 

POPOLO

«eE’ la comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino». ( Martines) 

Si distinguono tuttavia dal concetto di popolo altri concetti usati abitualmente che sono:

  • Popolazione , ovvero l’insieme di individui che si trova in un certo momento nel territorio dello Stato anche senza cittadinanza 
  • Nazione, ovvero una collettività caratterizzata dalla comunione di razza, lingua, religione, cultura, costumi, tradizioni 
  • Etnia, ovvero comunanza di radici storiche, culturali, linguistiche

In merito alla cittadinanza la Costituzione non esprime nè i modi di acquisto nè di perdita bensì dispone solamente all’art. 22 che : « Nessuno può essere privato , per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome». 

Le modalità di acquisto o perdita vengono rimandate a leggi specifiche. Attualmente la legge di riferimento è la Legge 5 febbraio 1992, n.91 

TERRITORIO

E’ la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e rappresenta l’ambito spaziale entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità. 

Il territorio comprende: 

  • terraferma , delimitata dai confini naturali ( montagne e fiumi)  o artificiali stabiliti da trattati internazionali 
  • mare territoriale  la cui estensione secondo l’art.2 del Codice della Navigazione raggiunge le 12 miglia dalla costa;
  • la piattaforma continentale , vale a dire i fondi marini e il loro sottosuolo , al di là del mare territoriale per tutta l’estensione del prolungamento naturale del territorio terrestre dello Stato fino al limite esterno del margine continentale, o fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale ( art. 76 della Convenzione di Montego Bay del 1982) . Sono riconosciuti i diritti sovrani ai soli fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali. 
  • spazio aereo sovrastante
  • le acque interne
  • il sottosuolo
  • territorio fluttuante , ovvero navi e aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo sovrastante e le navi e gli aerei militari ovunque si trovino ( extraterritorialità o ultraterritorialità).

Si parla invece di immunità territoriale quando una porzione del territorio dello stato risulta parzialmente immune dalla sua potestà d’impero ( sede delle rappresentanze diplomatiche straniere). 

SOVRANITA’

La sovranità dello Stato consiste sia nel potere supremo dello Stato all’interno del proprio territorio ( sovranità interna) che nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato ( sovranità esterna) . 

LIMITI

Oggi la sovranità incontra notevoli limiti:

  • giuridici poichè l’Italia appartiene all’Ordinamento Internazionale e ad Istituzioni sovranazionali quali ad es: l’Unione Europea le cui norme travalicano i confini nazionali . Infatti con l’istituzione dell’Unione Europea gli Stati membri hanno rinunciato alla loro sovranità in determinati settori ( politica monetaria, controllo delle frontiere, economia ecc…) . 
  • di fatto dovuti al fenomeno della globalizzazione in relazione alla quale lo Stato perde gran parte del controllo in  molti settori , pensiamo ad esempio alla comunicazione…
Written by barbaraprampolini